Art. 662 c.c.
Onere della prestazione del legato
[1]Il testatore puo' porre la prestazione del legato a carico degli eredi ovvero a carico di uno o piu' legatari. Quando il testatore non ha disposto, alla prestazione sono tenuti gli eredi.
[2]Su ciascuno dei diversi onerati il legato grava in proporzione della rispettiva quota ereditaria o del legato, se il testatore non ha diversamente disposto.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva