Art. 676 c.c.
Effetti dell'accrescimento
[1]L'acquisto per accrescimento ha luogo di diritto.
[2]I coeredi o i legatari, a favore dei quali si verifica l'accrescimento, subentrano negli obblighi a cui era sottoposto l'erede o il legatario mancante, salvo che si tratti di obblighi di carattere personale.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva