Art. 68 c.c.
Nullita' del nuovo matrimonio
[1]Il matrimonio contratto a norma dell'art. 65 e' nullo, qualora la persona della quale fu dichiarata la morte presunta ritorni o ne sia accertata l'esistenza.
[2]Sono salvi gli effetti civili del matrimonio dichiarato nullo.
[3]La nullita' non puo' essere pronunziata nel caso in cui e' accertata la morte, anche se avvenuta in una data posteriore a quella del matrimonio.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva