Art. 686 c.c.
Alienazione e trasformazione della cosa legata
[1]L'alienazione che il testatore faccia della cosa legata o di parte di essa, anche mediante vendita con patto di riscatto, revoca il legato riguardo a cio' che e' stato alienato, anche quando l'alienazione e' annullabile per cause diverse dai vizi del consenso, ovvero la cosa ritorna in proprieta' del testatore.
[2]Lo stesso avviene se il testatore ha trasformato la cosa legata in un'altra, in guisa che quella abbia perduto la precedente forma e la primitiva denominazione.
[3]E' ammessa la prova di una diversa volonta' del testatore.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva