Art. 690 c.c.
Obblighi dei sostituiti
I sostituiti devono adempiere gli obblighi imposti agli istituiti, a meno che una diversa volonta' sia stata espressa dal testatore o si tratti di obblighi di carattere personale.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva