Art. 691 c.c. — Sostituzione ordinaria nei legati
Le norme stabilite in questa sezione si applicano anche ai legati.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Le norme stabilite in questa sezione si applicano anche ai legati.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.
Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
Collegamenti
Art. 697 — Sostituzione fedecommissaria nei legati
Le norme stabilite in questa sezione sono applicabili anche ai legati.…
Art. 777 — Applicabilita' delle norme agli altri casi d'inventario
Le disposizioni contenute in questa sezione si applicano a ogni inventario ordinato dalla legge, salve le formalita' speciali stabilite dal codice civile per l'inventario dei beni dei minori.…
Art. 2020 — Leggi speciali
Le norme di questa sezione si applicano ai titoli all'ordine regolati da leggi speciali in quanto queste non dispongano diversamente.…
Art. 2807 — Norme applicabili al pegno di crediti
Per tutto cio' che non e' regolato nella presente sezione si osservano, in quanto applicabili, le norme della sezione precedente.…
Art. 195
Le disposizioni contenute nelle sezioni III e IV del capo I del titolo II del libro V del codice e quelle contenute nelle sezioni II, III, IV e V del capo II dello stesso titolo si applicano anche ai rapporti in corso al momento dell'entrata in vigore del codice…
Art. 247 — Delegazione dei creditori
… creditori gia' costituite rimangono in carica. Tuttavia ove si debba procedere alla sostituzione di uno o piu' membri di essi, si applicano le norme dell'art. 40.…
Ratio
Dai lavori con cui il legislatore illustrò il codice. È una fonte d’epoca, non un commento attuale.
Nell'art. 687, che disciplina la revoca di diritto per sopravvenienza di figli, ho completato l'ultimo comma nel senso che la disposizione revocata cessa di essere tale e ha suoi pieni effetti non solo se i figli sopravvenuti siano premorti, ma anche se non vengano alla successione per assenza, indegnità o rinunzia, sempre che non si faccia luogo a rappresentazione. La ratio delle varie ipotesi è infatti sostanzialmente identica e non vi sarebbe alcuna plausibile ragione per un diverso trattamento. Ciò vale anche per l'ipotesi di rinunzia, dato che, per effetto delle nuove norme sulla rappresentazione, questa opera anche in caso di rinunzia, e perciò la revoca resta ferma, se vi sono discendenti del figlio sopravvenuto che abbia rinunziato. DELLE SOSTITUZIONI. Della sostituzione ordinaria.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 328
Nessuna modificazione sostanziale è stata apportata alle norme di questa sezione (artt. 688-691), tranne la soppressione dell'art. 228 e del secondo comma dell'art. 229 del progetto definitivo, in dipendenza del ripristino dell'istituto dell'accrescimento. Della sostituzione fedecommissaria.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 329
È stata accolta con favore la riapparizione, entro limiti ben circoscritti, della sostituzione fedecommissaria. Le relative disposizioni sono state oggetto di poche osservazioni particolari. Si è proposto di specificare che la sostituzione può essere fatta a favore di un ente di assistenza o di cultura, anzichè di un ente pubblico. Ma una siffatta restrizione mi è sembrata ingiustificata e contrastante con la finalità della norma, ispirata alla tutela di ogni superiore interesse sociale.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 330
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art691 · fonte su Normattiva