Art. 693 c.c.
Diritti e obblighi dell'istituito
[1]L'istituito ha il godimento e la libera amministrazione dei beni che formano oggetto della sostituzione, e puo' stare in giudizio per tutte le azioni relative ai beni medesimi. Egli puo' altresi' compiere tutte le innovazioni dirette ad una migliore utilizzazione dei beni.
[2]All'istituito sono comuni, in quanto applicabili, le norme concernenti l'usufruttuario.
[3]((COMMA ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151)).
Testo vigente dal 20 settembre 1975, tuttora in vigore · versione 52 su Normattiva