Art. 7 c.c.
Tutela del diritto al nome
[1]La persona, alla quale si contesti il diritto all'uso del proprio nome o che possa risentire pregiudizio dall'uso che altri indebitamente ne faccia, puo' chiedere giudizialmente la cessazione del fatto lesivo, salvo il risarcimento dei danni.
[2]L'autorita' giudiziaria puo' ordinare che la sentenza sia pubblicata in uno o piu' giornali.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva