Art. 700 c.c.
Facolta' di nomina e di sostituzione
[1]Il testatore puo' nominare uno o piu' esecutori testamentari e, per il caso che alcuni o tutti non vogliano o non possano accettare, altro o altri in loro sostituzione.
[2]Se sono nominati piu' esecutori testamentari, essi devono agire congiuntamente, salvo che il testatore abbia diviso tra loro le attribuzioni, o si tratti di provvedimento urgente per la conservazione di un bene o di un diritto ereditario.
[3]Il testatore puo' autorizzare l'esecutore testamentario a sostituire altri a se stesso, qualora egli non possa continuare nell'ufficio.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva