Art. 706 c.c.Divisione da compiersi dall'esecutore testamentario

[1]Il testatore puo' disporre che l'esecutore testamentario, quando non e' un erede o un legatario, proceda alla divisione tra gli eredi dei beni dell'eredita'. In questo caso si osserva il disposto dell'art. 733.

[2]Prima di procedere alla divisione l'esecutore testamentario deve sentire gli eredi.

Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art706 · fonte su Normattiva