Art. 734 c.c.
Divisione fatta dal testatore
[1]Il testatore puo' dividere i suoi beni tra gli eredi comprendendo nella divisione anche la parte non disponibile.
[2]Se nella divisione fatta dal testatore non sono compresi tutti i beni lasciati al tempo della morte, i beni in essa non compresi sono attribuiti conformemente alla legge, se non risulta una diversa volonta' del testatore.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva