Art. 709 c.c.Conto della gestione

[1]L'esecutore testamentario deve rendere il conto della sua gestione al termine della stessa, e anche spirato l'anno della morte del testatore, se la gestione si prolunga oltre l'anno.

[2]Egli e' tenuto, in caso di colpa, al risarcimento dei danni verso gli eredi e verso i legatari.

[3]Gli esecutori testamentari, quando sono piu', rispondono solidalmente per la gestione comune.

[4]Il testatore non puo' esonerare l'esecutore testamentario dall'obbligo di rendere il conto o dalla responsabilita' della gestione.

Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art709 · fonte su Normattiva