Art. 709 c.c. — Conto della gestione
[1]L'esecutore testamentario deve rendere il conto della sua gestione al termine della stessa, e anche spirato l'anno della morte del testatore, se la gestione si prolunga oltre l'anno.
[2]Egli e' tenuto, in caso di colpa, al risarcimento dei danni verso gli eredi e verso i legatari.
[3]Gli esecutori testamentari, quando sono piu', rispondono solidalmente per la gestione comune.
[4]Il testatore non puo' esonerare l'esecutore testamentario dall'obbligo di rendere il conto o dalla responsabilita' della gestione.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva