Art. 710 c.c.
Esonero dell'esecutore testamentario
[1]Su istanza di ogni interessato, l'autorita' giudiziaria puo' esonerare l'esecutore testamentario dal suo ufficio per gravi irregolarita' nell'adempimento dei suoi obblighi, per inidoneita' all'ufficio o per aver commesso azione che ne menomi la fiducia.
[2]L'autorita' giudiziaria, prima di provvedere, deve sentire l'esecutore e puo' disporre opportuni accertamenti.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva