Art. 714 c.c.
Godimento separato di parte dei beni
Puo' domandarsi la divisione anche quando uno o piu' coeredi hanno goduto separatamente parte dei beni ereditari, salvo che si sia verificata l'usucapione per effetto di possesso esclusivo.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva