Art. 716 c.c.
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151
Testo vigente dal 20 settembre 1975, tuttora in vigore · versione 52 su Normattiva
Apro la norma…
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151
Testo vigente dal 20 settembre 1975, tuttora in vigore · versione 52 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.
Ratio
Dai lavori con cui il legislatore illustrò il codice. È una fonte d’epoca, non un commento attuale.
Fra i casi d'impedimento alla divisione di cui all'art. 715, ho ritenuto opportuno aggiungere la previsione della procedura amministrativa per l'ammissione del riconoscimento dei figli adulterini. Infatti anche di questa procedura deve tenersi conto, dato che dall'esito favorevole di essa può sorgere un nuovo soggetto avente diritto alla successione. Nell'ultimo comma dello stesso articolo il progetto disponeva che la divisione potesse avere luogo con opportune cautele quando fosse chiamato all'eredità un non concepito. È stato osservato che la fissazione di particolari cautele da parte dell'autorità giudiziaria si rende necessaria solo nel caso in cui alla successione siano chiamati più nascituri non concepiti e senza quota determinata. Infatti, se è stato chiamato un solo nascituro non concepito, o, pur essendone stati chiamati più, vi sia una determinazione di quote, la divisione potrà effettuarsi senza alcuna difficoltà, perchè basterà accantonare per il nascituro o i nascituri la quota loro spettante, senza che possa sorgere incertezza sulla quota da attribuire all'erede già esistente. Invece quando siano chiamati i figli nascituri di una determinata persona, non potendosi stabilire a priori il numero di essi, sorge incertezza sull'ammontare della quota da attribuire agli eredi esistenti, ed è allora necessario, perchè la divisione sia possibile, concedere la facoltà al giudice di stabilire le cautele a garanzia dei nascituri. Ho accolto senz'altro tale concetto, ma ho creduto preferibile, per correttezza sistematica e per maggiore chiarezza, prevedere accanto all'ipotesi di nascituri non concepiti chiamati senza determinazione di quote, anche l'ipotesi dei nascituri non concepiti chiamati in una quota determinata. In questo caso le cautele, che potranno essere fissate dall'automa giudiziaria, consisteranno nell'autorizzazione o nell'omologazione dell'atto di divisione a tutela degli interessi dei nascituri. Nella prima ipotesi, invece, l'intervento dell'autorità giudiziaria ha una particolare finalità, perchè mira a stabilire la quota che può essere attribuita ai coeredi già esistenti, in guisa da conciliare gli interessi di costoro con quelli dei nascituri.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 340
Era stato proposto di formulare un articolo da inserire dopo l'art. 716, per stabilire che l'autorità giudiziaria nel periodo d'indivisione possa nominare un amministratore dei beni, su richiesta di uno degli eredi. Non sono stato favorevole a questa disposizione, considerando che, in pratica, essa potrebbe dar luogo a inconvenienti, e riuscire onerosa nei confronti della massa ereditaria sulla quale verrebbe a gravare la spesa della retribuzione dell'amministratore.
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art716 · fonte su Normattiva
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 341
Tenendo fermo il principio che la divisione dei beni costituiti in patrimonio familiare non possa aver luogo prima del raggiungimento della maggiore età da parte di tutti i figli, ho modificato nell'art. 716 la formula del corrispondente art. 254 del progetto per coordinarla con la disposizione dell'art. 175.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 342