Art. 717 c.c.
Sospensione della divisione per ordine del giudice
L'autorita' giudiziaria, su istanza di uno dei coeredi, puo' sospendere, per un periodo di tempo non eccedente i cinque anni, la divisione dell'eredita' o di alcuni beni, qualora l'immediata sua esecuzione possa recare notevole pregiudizio al patrimonio ereditario.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva