Art. 719 c.c.Vendita dei beni per il pagamento dei debiti ereditari

[1]Se i coeredi aventi diritto a piu' della meta' dell'asse concordano nella necessita' della vendita per il pagamento dei debiti e pesi ereditari, si procede alla vendita all'incanto dei beni mobili e, se occorre, di quei beni immobili la cui alienazione rechi minor pregiudizio agli interessi dei condividenti.

[2]Quando concorre il consenso di tutte le parti, la vendita puo' seguire tra i soli condividenti e senza pubblicita', salvo che vi sia opposizione dei legatari o dei creditori.

Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art719 · fonte su Normattiva