Art. 752 c.c. — Ripartizione dei debiti ereditari tra gli eredi
I coeredi contribuiscono tra loro al pagamento dei debiti e pesi ereditari in proporzione delle loro quote ereditarie, salvo che il testatore abbia altrimenti disposto.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva