Art. 724 c.c.
Collazione e imputazione
[1]I coeredi tenuti a collazione, a norma del capo II di questo titolo, conferiscono tutto cio' che e' stato loro donato.
[2]Ciascun erede deve imputare alla sua quota le somme di cui era debitore verso il defunto e quelle di cui e' debitore verso i coeredi in dipendenza dei rapporti di comunione.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva