Art. 726 c.c.
Stima e formazione delle parti
[1]Fatti i prelevamenti, si provvede alla stima di cio' che rimane nella massa, secondo il valore venale dei singoli oggetti.
[2]Eseguita la stima, si procede alla formazione di tante porzioni quanti sono gli eredi o le stirpi condividenti in proporzione delle quote.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva