Art. 730 c.c. — Deferimento delle operazioni a un notaio
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[1]Le operazioni indicate negli articoli precedenti possono essere, col consenso di tutti i coeredi, deferite a un notaio. La nomina di questo, in mancanza di accordo, e' fatta con decreto dal pretore del luogo dell'aperta successione.
[2]Qualora sorgano contestazioni nel corso delle operazioni, esse sono riservate e rimesse tutte insieme alla cognizione dell'autorita' giudiziaria competente, che provvede con unica sentenza.
Testo vigente dal 4 aprile 1942 al 21 marzo 1998 · versione 0 su Normattiva