Art. 737 c.c.
[1]Soggetti tenuti alla collazione.
[2]I figli ((...)) e i loro discendenti ((...)) ed il coniuge che concorrono alla successione devono conferire ai coeredi tutto cio' che hanno ricevuto dal defunto per donazione direttamente o indirettamente salvo che il defunto non li abbia da cio' dispensati.216
[3]La dispensa da collazione non produce effetto se non nei limiti della quota disponibile.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 10 dicembre 2012, n. 219
216La L. 10 dicembre 2012, n. 219 ha disposto (con l'art. 1, comma 11) che "Nel codice civile, le parole: «figli legittimi» e «figli naturali», ovunque ricorrono, sono sostituite dalla seguente: «figli»."
Testo vigente dal 7 febbraio 2014, tuttora in vigore · versione 262 su Normattiva