Art. 739 c.c. — Donazioni ai discendenti o al coniuge dell'erede. Donazioni a coniugi
[1]L'erede non e' tenuto a conferire le donazioni fatte ai suoi discendenti o al coniuge, ancorche' succedendo a costoro ne abbia conseguito il vantaggio.
[2]Se le donazioni sono state fatte congiuntamente a coniugi di cui uno e' discendente del donante, la sola porzione a questo donata e' soggetta a collazione.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva