Art. 739 c.c.Donazioni ai discendenti o al coniuge dell'erede. Donazioni a coniugi

[1]L'erede non e' tenuto a conferire le donazioni fatte ai suoi discendenti o al coniuge, ancorche' succedendo a costoro ne abbia conseguito il vantaggio.

[2]Se le donazioni sono state fatte congiuntamente a coniugi di cui uno e' discendente del donante, la sola porzione a questo donata e' soggetta a collazione.

Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art739 · fonte su Normattiva