Art. 74 c.c.
Parentela
La parentela e' il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite, sia nel caso in cui la filiazione e' avvenuta all'interno del matrimonio, sia nel caso in cui e' avvenuta al di fuori di esso, sia nel caso in cui il figlio e' adottivo. Il vincolo di parentela non sorge nei casi di adozione di persone maggiori di eta', di cui agli articoli 291 e seguenti.223
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154
223Il D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154 ha disposto (con l'art. 104, comma 4) che "I diritti successori che discendono dall'articolo 74 del codice civile, come modificato dalla legge 10 dicembre 2012, n. 219, sulle eredita' aperte anteriormente al termine della sua entrata in vigore si prescrivono a far data da suddetto termine".
Testo vigente dal 7 febbraio 2014, tuttora in vigore · versione 262 su Normattiva