Art. 750 c.c.
Collazione di mobili
[1]La collazione dei mobili si fa soltanto per imputazione, sulla base del valore che essi avevano al tempo dell'aperta successione.
[2]Se si tratta di cose delle quali non si puo' far uso senza consumarle, e il donatario le ha gia' consumate, si determina il valore che avrebbero avuto secondo il prezzo corrente al tempo dell'aperta successione.
[3]Se si tratta di cose che con l'uso si deteriorano, il loro valore al tempo dell'aperta successione e' stabilito con riguardo allo stato in cui si trovano.
[4]La determinazione del valore dei titoli dello Stato, degli altri titoli di credito quotati in borsa e delle derrate e delle merci il cui prezzo corrente e' stabilito dalle mercuriali, si fa in base ai listini di borsa e alle mercuriali del tempo dell'aperta successione.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva