Art. 755 c.c.Quota di debito ipotecario non pagata da un coerede

In caso d'insolvenza di un coerede, la sua quota di debito ipotecario e' ripartita in proporzione tra tutti gli altri coeredi.

Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art755 · fonte su Normattiva