Art. 757 c.c.
Diritto dell'erede sulla propria quota
Ogni coerede e' reputato solo e immediato successore in tutti i beni componenti la sua quota o a lui pervenuti dalla successione, anche per acquisto all'incanto, e si considera come se non avesse mai avuto la proprieta' degli altri beni ereditari.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva