Art. 758 c.c.
Garanzia tra coeredi
[1]I coeredi si devono vicendevole garanzia per le sole molestie ed evizioni derivanti da causa anteriore alla divisione.
[2]La garanzia non ha luogo, se e' stata esclusa con clausola espressa nell'atto di divisione, o se il coerede soffre l'evizione per propria colpa.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva