Art. 761 c.c.
Annullamento per violenza o dolo
[1]La divisione puo' essere annullata quando e' l'effetto di violenza o di dolo.
[2]L'azione si prescrive in cinque anni dal giorno in cui e' cessata la violenza o in cui il dolo e' stato scoperto.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva