Art. 765 c.c.
Vendita del diritto ereditario fatta al coerede
L'azione di rescissione non e' ammessa contro la vendita del diritto ereditario fatta senza frode a uno dei coeredi, a suo rischio e pericolo, da parte degli altri coeredi o di uno di essi.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva