Art. 766 c.c.
Stima dei beni
Per conoscere se vi e' lesione si procede alla stima dei beni secondo il loro stato e valore al tempo della divisione.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Apro la norma…
Stima dei beni
Per conoscere se vi e' lesione si procede alla stima dei beni secondo il loro stato e valore al tempo della divisione.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.
Ratio
Dai lavori con cui il legislatore illustrò il codice. È una fonte d’epoca, non un commento attuale.
Per quanto riguarda la rescissione della divisione per lesione, è stato proposto di sopprimere la previsione dell'ipotesi di rescissione della divisione fatta dal testatore, quando il valore dei beni assegnati a ciascun coerede sia minore di oltre un quarto della quota ad esso spettante, considerando che, se dal tenore del testamento risulta che il testatore ha voluto fare parti eguali, ma si è ingannato, sarà questione d'interpretare la sua volontà e di rimettersi alla decisione del magistrato. Sono stato contrario ad accogliere questa proposta, che porterebbe a sottrarre, senza giustificato motivo, la divisione fatta per testamento ai principi generali che governano le divisioni in genere, e nell'art. 763 del testo ho mantenuta immutata la norma contenuta nell'art. 302 del progetto. Ho inoltre modificata la precedente formulazione dell'ultimo comma, per farne risultare che il termine in esso posto non è di decadenza, ma di prescrizione, e coordinato così l'articolo con l'art. 1449.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 369
Le altre disposizioni di questo capo non hanno subito mutamenti, salvo taluni miglioramenti formali dei quali è superfluo far cenno. Delle donazioni.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 370
Il collocamento delle donazioni in questo libro accanto alle successioni, anzichè in quello delle obbligazioni, nel titolo dei contratti, ha sollevato dubbi e riserve. Il problema era stato già esaminato in sede di redazione del progetto definitivo ed era stato risolto nel senso di mantenere la collocazione tradizionale. Il nuovo esame ora compiuto mi ha indotto a confermare la precedente determinazione. Infatti, se è vero che la donazione viene esattamente configurata come un contratto, è anche vero che essa costituisce un contratto sui generis, la cui disciplina presenta sensibili deviazioni rispetto alla normale regolamentazione dei rapporti contrattuali. Molte regole relative alla donazione, come quelle sulla capacità di disporre e di ricevere per donazione, sulla nullità della donazione per motivo illecito o per errore sul motivo, sulla riduzione per lesione di legittima e così via, fanno notevolmente divergere la disciplina delle donazioni da quella degli altri tipi contrattuali e ne accentuano invece l'analogia con la disciplina delle successioni testamentarie. Nessuna collocazione può essere quindi migliore di quella che la pone tra le successioni e i contratti, quasi a dimostrare, come ebbe a dire il Pisanelli, che «il titolo delle donazioni viene ad essere un punto di transizione tra queste e i contratti». DISPOSIZIONI GENERALI.
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art766 · fonte su Normattiva
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 371