Art. 767 c.c.
Facolta' del coerede di dare il supplemento
Il coerede contro il quale e' promossa l'azione di rescissione puo' troncarne il corso e impedire una nuova divisione, dando il supplemento della porzione ereditaria, in danaro o in natura, all'attore e agli altri coeredi che si sono a lui associati.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva