Art. 768-septies c.c.
Scioglimento
Il contratto puo' essere sciolto o modificato dalle medesime persone che hanno concluso il patto di famiglia nei modi seguenti:
- 1)mediante diverso contratto, con le medesime caratteristiche e i medesimi presupposti di cui al presente capo;
- 2)mediante recesso, se espressamente previsto nel contratto stesso e, necessariamente, attraverso dichiarazione agli altri contraenti certificata da un notaio.
Testo vigente dal 16 marzo 2006, tuttora in vigore · versione 198 su Normattiva