Art. 768-sexies c.c.
Rapporti con i terzi
[1]All'apertura della successione dell'imprenditore, il coniuge e gli altri legittimari che non abbiano partecipato al contratto possono chiedere ai beneficiari del contratto stesso il pagamento della somma prevista dal secondo comma dell'articolo 768-quater, aumentata degli interessi legali.
[2]L'inosservanza delle disposizioni del primo comma costituisce motivo di impugnazione ai sensi dell'articolo 768-quinquies.
Testo vigente dal 16 marzo 2006, tuttora in vigore · versione 198 su Normattiva