Le altre disposizioni di questo capo non hanno subito mutamenti, salvo taluni miglioramenti formali dei quali è superfluo far cenno. Delle donazioni.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 370
Il collocamento delle donazioni in questo libro accanto alle successioni, anzichè in quello delle obbligazioni, nel titolo dei contratti, ha sollevato dubbi e riserve. Il problema era stato già esaminato in sede di redazione del progetto definitivo ed era stato risolto nel senso di mantenere la collocazione tradizionale. Il nuovo esame ora compiuto mi ha indotto a confermare la precedente determinazione. Infatti, se è vero che la donazione viene esattamente configurata come un contratto, è anche vero che essa costituisce un contratto sui generis, la cui disciplina presenta sensibili deviazioni rispetto alla normale regolamentazione dei rapporti contrattuali. Molte regole relative alla donazione, come quelle sulla capacità di disporre e di ricevere per donazione, sulla nullità della donazione per motivo illecito o per errore sul motivo, sulla riduzione per lesione di legittima e così via, fanno notevolmente divergere la disciplina delle donazioni da quella degli altri tipi contrattuali e ne accentuano invece l'analogia con la disciplina delle successioni testamentarie. Nessuna collocazione può essere quindi migliore di quella che la pone tra le successioni e i contratti, quasi a dimostrare, come ebbe a dire il Pisanelli, che «il titolo delle donazioni viene ad essere un punto di transizione tra queste e i contratti». DISPOSIZIONI GENERALI.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 371
A viva discussione ha dato luogo la definizione della donazione. Conviene ricordare che il progetto preliminare introdusse notevoli modificazioni alla formulazione dell'articolo 1050 del codice del 1865. Innanzi tutto abbandonò i requisiti di attualità e d'irrevocabilità, che considerò inutili relitti del diritto consuetudinario francese. Tenne poi a porre in risalto che la donazione è disciplinata, non come causa generale di acquisto, ma bensì come il contratto tipico di liberalità, e perciò stabili che essa non produce i suoi effetti che con l'accettazione. Infine determinò con maggiore larghezza l'oggetto della donazione, che il vecchio codice limitava all'attribuzione patrimoniale corrispondente allo «spoglio di una cosa» comprendendo nel concetto di donazione i vari tipi di essa configurati dalla dottrina, e cioè le donazioni reali, le obbligatorie e le liberatorie. Il progetto definitivo si limitò a comprendere esplicitamente nella nozione di donazione soltanto i due tipi di donazione reale e obbligatoria, e cioè, quella che trasferisce la proprietà o un diritto reale non accessorio (di godimento) e quella con cui il donante si costituisce debitore verso il donatario. Inoltre ritenne inutile specificare il concetto di liberalità, in quanto esso già risultava soggettivamente dalla gratuità dell'attribuzione e oggettivamente dal trapasso di un valore. Si sarebbe invece preferito di non specificare l'oggetto della donazione e di parlare genericamente di concessione a titolo gratuito di una cosa ad altri, che l'accetta, salvo a coordinare l'espressione «cosa» con la definizione da darsi nel libro terzo. In tal modo si sarebbe tornati, in un certo senso, alla generica e poco precisa definizione dell'art. 1050 del codice del 1865. Queste proposte mi hanno indotto a rivedere la formulazione dell'art. 308 del progetto definitivo (cui corrisponde l'art. 769), in base alle seguenti considerazioni. In primo luogo mi è sembrato opportuno abbandonare la dizione di «atto», e qualificare formalmente la donazione come contratto. Si tratta invero di un negozio con una disciplina particolare, che, come s'è detto, si avvicina in alcune parti più a quella degli atti mortis causa che a quella degli atti tra vivi, ma si tratta pur sempre di un contratto, al quale sono applicabili alcune regole dei contratti, come, per esempio, le norme sull'adempimento e sull'effetto traslativo della proprietà con il semplice consenso. Di ciò del resto non si è quasi mai dubitato sotto l'impero del codice del 1865. Ho voluto, poi, porre in rilievo l'elemento soggettivo dello spirito di liberalità, e cioè la coscienza di conferire ad altri un vantaggio patrimoniale senza esservi costretti (animus donandi), e l'effetto obbiettivo economico dell'arricchimento del donatario con il corrispondente depauperamento del donante. L'essenza della donazione, secondo il concorde insegnamento della dottrina, sta appunto in ciò, che per puro spirito di liberalità una persona opera una diminuzione del proprio patrimonio e un incremento del patrimonio di un'altra. Accanto a questi elementi ho enunziato il mezzo tecnico con cui il detto effetto economico si raggiunge. Al riguardo, dopo più maturo esame, ho stimato conveniente far rientrare nel concetto di donazione, non soltanto le donazioni reali ed obbligatorie, ma anche le liberatorie, in conformità dell'opinione più larga formatasi nell'interpretazione dell'articolo 1050 del codice del 1865. Pertanto ho ritenuto di dover comprendere i tipi di donazione reale e liberatoria nella formula «disposizione di un diritto» poichè, tanto trasferendo o costituendo un diritto reale, quanto rinunziando a un diritto patrimoniale già acquisito, si compie un atto di disposizione. Per far riferimento, poi, alla donazione obbligatoria ho usato l'espressione «assumere un'obbligazione». Ho creduto inoltre necessario porre bene in risalto che, come l'effetto economico deve essere l'impoverimento di uno dei contraenti e l'arricchimento dell'altro, così il mezzo giuridico non può non consistere che nella disposizione di un diritto di un contraente a favore dell'altro o nell'assunzione dell'obbligazione dell'uno verso l'altro. Pertanto, anzichè di «persona» ho parlato di «parte», specificando che la disposizione del diritto di una parte è a favore dell'altra e l'assunzione dell'obbligazione è compiuta da una parte verso l'altra. In conclusione la donazione è stata definita nell'art. 769 come «il contratto con il quale, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l'altra, disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa un'obbligazione».
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 372