Art. 809 c.c.Norme sulle donazioni applicabili ad altri atti di liberalita'

[1]Le liberalita', anche se risultano da atti diversi da quelli previsti dall'art. 769, sono soggette alle stesse norme che regolano la revocazione delle donazioni per causa d'ingratitudine e per sopravvenienza di figli, nonche' a quelle sulla riduzione delle donazioni per integrare la quota dovuta ai legittimari.

[2]Questa disposizione non si applica alle liberalita' previste dal secondo comma dell'art. 770 e a quelle che a norma dell'art. 742 non sono soggette a collazione.

Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art809 · fonte su Normattiva