Art. 809 c.c. — Norme sulle donazioni applicabili ad altri atti di liberalita'
[1]Le liberalita', anche se risultano da atti diversi da quelli previsti dall'art. 769, sono soggette alle stesse norme che regolano la revocazione delle donazioni per causa d'ingratitudine e per sopravvenienza di figli, nonche' a quelle sulla riduzione delle donazioni per integrare la quota dovuta ai legittimari.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva