Art. 774 c.c.
Capacita' di donare
[1]Non possono fare donazione coloro che non hanno la piena capacita' di disporre dei propri beni. E' tuttavia valida la donazione fatta dal minore e dall'inabilitato nel loro contratto di matrimonio a norma degli articoli 165 e 166.
[2]Le disposizioni precedenti si applicano anche al minore emancipato autorizzato all'esercizio di un'impresa commerciale.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva