Art. 783 c.c.
Donazioni di modico valore
[1]La donazione di modico valore che ha per oggetto beni mobili e' valida anche se manca l'atto pubblico, purche' vi sia stata la tradizione.
[2]La modicita' deve essere valutata anche in rapporto alle condizioni economiche del donante.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva