Art. 785 c.c.
Donazione in riguardo di matrimonio
[1]La donazione fatta in riguardo di un determinato futuro matrimonio, sia dagli sposi tra loro, sia da altri a favore di uno o di entrambi gli sposi o dei figli nascituri da questi, si perfeziona senza bisogno che sia accettata, ma non produce effetto finche' non segua il matrimonio.
[2]L'annullamento del matrimonio importa la nullita' della donazione. Restano tuttavia salvi i diritti acquistati dai terzi di buona fede tra il giorno del matrimonio e il passaggio in giudicato della sentenza che dichiara la nullita' del matrimonio. Il coniuge di buona fede non e' tenuto a restituire i frutti percepiti anteriormente alla domanda di annullamento del matrimonio.
[3]La donazione in favore di figli nascituri rimane efficace per i figli rispetto ai quali si verificano gli effetti del matrimonio putativo.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva