Art. 786 c.c.Donazione a ente non riconosciuto

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[1]La donazione a favore di un ente non riconosciuto non ha efficacia, se entro un anno non e' notificata al donante l'istanza per ottenere il riconoscimento. La notificazione produce gli effetti indicati dall'ultimo comma dell'art. 782.

[2]Salvo diversa disposizione del donante, i frutti maturati prima del riconoscimento sono riservati al donatario.

Testo vigente dal 4 aprile 1942 al 6 settembre 1991 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art786 · fonte su Normattiva