Art. 788 c.c. — Motivo illecito
Il motivo illecito rende nulla la donazione quando risulta dall'atto ed e' il solo che ha determinato il donante alla liberalita'.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Il motivo illecito rende nulla la donazione quando risulta dall'atto ed e' il solo che ha determinato il donante alla liberalita'.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.
Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
Collegamenti
Art. 794 — Onere illecito o impossibile
L'onere illecito o impossibile si considera non apposto; rende tuttavia nulla la donazione se ne ha costituito il solo motivo determinante.…
Art. 787 — Errore sul motivo della donazione
La donazione puo' essere impugnata per errore sul motivo, sia esso di fatto o di diritto, quando il motivo risulta dall'atto ed e' il solo che ha determinato il donante a compiere la liberalita'.…
Art. 626 — Motivo illecito
Il motivo illecito rende nulla la disposizione testamentaria, quando risulta dal testamento ed e' il solo che ha determinato il testatore a disporre.…
Art. 782 — Forma della donazione
La donazione deve essere fatta per atto pubblico, sotto pena di nullita'. Se ha per oggetto cose mobili, essa non e' valida che per quelle specificate con indicazione del loro valore nell'atto medesimo della donazione, ovvero in una nota a parte sottoscritta dal…
Art. 791 — Condizione di riversibilita'
Il donante puo' stipulare la riversibilita' delle cose donate, sia per il caso di premorienza del solo donatario, sia per il caso di premorienza del donatario e dei suoi discendenti. Nel caso in cui la donazione e' fatta con generica indicazione della riversibilita'…
Art. 779 — Donazione a favore del tutore o protutore
E' nulla la donazione a favore di chi e' stato tutore o protutore del donante, se fatta prima che sia stato approvato il conto o sia estinta l'azione per il rendimento del conto medesimo. Si applicano le disposizioni dell'art. 599.…
Ratio
Dai lavori con cui il legislatore illustrò il codice. È una fonte d’epoca, non un commento attuale.
Nel nuovo testo (art. 786) ho coordinato la disposizione sulle donazioni a un ente di fatto, con quella (art. 782, ultimo comma) relativa alle donazioni a persone giuridiche. La precedente formulazione, infatti, che si conformava all'art. 142 del progetto definitivo (art. 600), presentava l'inconveniente di lasciare indefinitamente il donante nell'ignoranza dello stato delle cose o, quanto meno, di costringerlo a rendersi diligente per sapere se il riconoscimento fosse stato o no chiesto, indagine, questa, non sempre agevole. Ho pertanto subordinato l'efficacia della donazione a un ente di fatto, non soltanto a ciò, che il riconoscimento sia chiesto entro l'anno, ma anche alla notificazione di tale richiesta nel termine stesso. Una volta avvenuta la notificazione, poi, si applica la norma dell'art. 782, ultimo comma, e cioè la dichiarazione del donante diventa irrevocabile.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 378
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art788 · fonte su Normattiva