Art. 791 c.c. — Condizione di riversibilita'
[1]Il donante puo' stipulare la riversibilita' delle cose donate, sia per il caso di premorienza del solo donatario, sia per il caso di premorienza del donatario e dei suoi discendenti.
[2]Nel caso in cui la donazione e' fatta con generica indicazione della riversibilita', questa riguarda la premorienza, non solo del donatario, ma anche dei suoi discendenti.
[3]Non si fa luogo a riversibilita' che a beneficio del solo donante. Il patto a favore di altri si considera non apposto.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva