Art. 791 c.c.Condizione di riversibilita'

[1]Il donante puo' stipulare la riversibilita' delle cose donate, sia per il caso di premorienza del solo donatario, sia per il caso di premorienza del donatario e dei suoi discendenti.

[2]Nel caso in cui la donazione e' fatta con generica indicazione della riversibilita', questa riguarda la premorienza, non solo del donatario, ma anche dei suoi discendenti.

[3]Non si fa luogo a riversibilita' che a beneficio del solo donante. Il patto a favore di altri si considera non apposto.

Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art791 · fonte su Normattiva