Art. 79 c.c.
Effetti
La promessa di matrimonio non obbliga a contrarlo ne' ad eseguire cio' che si fosse convenuto per il caso di non adempimento.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Apro la norma…
Effetti
La promessa di matrimonio non obbliga a contrarlo ne' ad eseguire cio' che si fosse convenuto per il caso di non adempimento.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.
Ratio
Dai lavori con cui il legislatore illustrò il codice. È una fonte d’epoca, non un commento attuale.
Era stato formulato il voto che nell'art. 77, il quale stabilisce il limite della parentela fino al sesto grado, anzichè dire «salvo che per alcuni effetti specialmente, determinati si usasse l'espressione salvo che per alcuni effetti non sia determinato un limite diverso», ritenendosi che la formula del progetto fosse equivoca, giacchè sembra che la disposizione limitativa della parentela al sesto grado cada tosto che si stabiliscano certi determinati effetti. Tale preoccupazione non è sembrata fondata. È evidente, infatti, che la limitazione della parentela al sesto grado vien meno solo in relazione agli effetti che siano specialmente determinati dalla legge. D'altra parte la formula proposta avrebbe potuto far dubitare, parlando di «limite diverso», che ci si riferisse a un limite minore, il che è da escludere. Pertanto è rimasto immutato il testo del progetto definitivo. È stato accolto, invece, l'emendamento formale proposto per il terzo comma dell'art. 78 per determinare con maggiore chiarezza che sono salvi gli effetti previsti dalla norma ivi richiamata (art. 87, n. 4). Del matrimonio. DELLA PROMESSA DI MATRIMONIO
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 84
Stabilito il principio, nell'art. 79, che la promessa di matrimonio non obbliga a contrarlo, nè ad eseguire ciò che si fosse convenuto per il caso di non adempimento, è stato confermato il diritto del promittente (art. 80) di domandare la restituzione dei doni fatti a causa della promessa di matrimonio, se questo non viene contratto. Non si è però ritenuto opportuno di accogliere la proposta di prevedere anche la restituzione delle lettere, sia per la difficoltà pratica di determinare la corrispondenza scambiata, sia perchè trattasi di rapporti essenzialmente regolati dal costume e dalla morale.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 85
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art79 · fonte su Normattiva