Art. 790 c.c.
Riserva di disporre di cose determinate
Quando il donante si e' riservata la facolta' di disporre di qualche oggetto compreso nella donazione o di una determinata somma sui beni donati, e muore senza averne disposto, tale facolta' non puo' essere esercitata dagli eredi.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva