Art. 793 c.c. — Donazione modale
[1]La donazione puo' essere gravata da un onere.
[2]Il donatario e' tenuto all'adempimento dell'onere entro i limiti del valore della cosa donata.
[3]Per l'adempimento dell'onere puo' agire, oltre il donante, qualsiasi interessato, anche durante la vita del donante stesso.
[4]La risoluzione per inadempimento dell'onere, se preveduta nell'atto di donazione, puo' essere domandata dal donante o dai suoi eredi.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva