Art. 778 c.c.
Mandato a donare
[1]E' nullo il mandato con cui si attribuisce ad altri la facolta' di designare la persona del donatario o di determinare l'oggetto della donazione.
[2]E' peraltro valida la donazione a favore di persona che un terzo scegliera' tra piu' persone designate dal donante o appartenenti a determinate categorie, o a favore di una persona giuridica tra quelle indicate dal donante stesso.
[3]E' del pari valida la donazione che ha per oggetto una cosa che un terzo determinera' tra piu' cose indicate dal donante o entro i limiti di valore dal donante stesso stabiliti.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva