Art. 795 c.c.
Divieto di sostituzione
[1]Nelle donazioni non sono permesse le sostituzioni se non nei casi e nei limiti stabiliti per gli atti di ultima volonta'.
[2]La nullita' delle sostituzioni non importa nullita' della donazione.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva