Art. 80 c.c.
Restituzione dei doni
[1]Il promittente puo' domandare la restituzione dei doni fatti a causa della promessa di matrimonio, se questo non e' stato contratto.
[2]La domanda non e' proponibile dopo un anno dal giorno in cui s'e' avuto il rifiuto di celebrare il matrimonio o dal giorno della morte di uno dei promittenti.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva