Art. 807 c.c.
Effetti della revocazione
[1]Revocata la donazione per ingratitudine o sopravvenienza di figli, il donatario deve restituire i beni in natura, se essi esistono ancora, e i frutti relativi, a partire dal giorno della domanda.
[2]Se il donatario ha alienato i beni, deve restituirne il valore, avuto riguardo al tempo della domanda, e i frutti relativi, a partire dal giorno della domanda stessa.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva