Art. 812 c.c.
Distinzione dei beni
[1]Sono beni immobili il suolo, le sorgenti e i corsi d'acqua, gli alberi, gli edifici e le altre costruzioni, anche se unite al suolo a scopo transitorio, e in genere tutto cio' che naturalmente o artificialmente e' incorporato al suolo.
[2]Sono reputati immobili i mulini, i bagni e gli altri edifici galleggianti quando sono saldamente assicurati alla riva o all'alveo o sono destinati ad esserlo in modo permanente per la loro utilizzazione.
[3]Sono mobili tutti gli altri beni.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva